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Ordinanza — n. 41465/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement agreement dismissed as ordinary appeal barred by statute; only extraordinary remedy available.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41465/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant attempted to use an ordinary appeal against a settlement agreement reached with the public prosecutor. The defendant argued for a retrial based on alleged flaws in the sentencing and fine imposed under the 1990 drug trafficking law. The court ruled that Article 610 of the Code of Criminal Procedure strictly prohibits ordinary appeals against such settlements, limiting recourse to the extraordinary remedy under Article 625-bis, which the generic grievances did not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: Ordinary appeals against settlement agreements are strictly prohibited; only extraordinary remedies are available for specific legal defects, excluding general complaints regarding sentencing logic.

Parole chiave

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settlement agreement cassation appeal drug trafficking extraordinary remedy procedural inadmissibility notificazione viziata obblighi di notifica notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es.
d.P.R. n. 309 del 1990
73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di tre anni di reclusione ed C 15.000,00 di multa.
art. 625-bis cod. proc. pen
103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228
Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientrano le peraltro generiche censure formulate dal ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO MATTEO nato in GERMANIA il 09/01/1985 avverso la sentenza del 19/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Matteo Di Leo circa la pena da irrogare nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di tre anni di reclusione ed C 15.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. L'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 preclude, tuttavia, l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientrano le peraltro generiche censure formulate dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti- ficare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consiglier etpsore Il President