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Ordinanza — n. 41458/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for alleging insufficient reasoning rather than specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Peza Klodian inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, citing a lack of reasoning. The court ruled that under the new law, appeals are limited to specific legal violations such as errors in legal qualification or sentencing, not general defects in the judgment's reasoning. Consequently, the burden was on the appellant to demonstrate a specific breach of law regarding these points, which was not met.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are restricted to specific statutory grounds like legal qualification errors, excluding general complaints about insufficient reasoning unless specific legal violations are proven.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment legal qualification error insufficient reasoning Criminal Procedure Code specific grounds appeal legal violation burden petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 129, cod. pen.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
800 /2021, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 05/06/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZA KLODIAN (CUI:04YQRC7) nato il 19/05/1987 avverso la sentenza del 05/06/2021 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Peza Klodian contro la sentenza n. 800 /2021, con cui il Tribunale di Como ha applicato in data 05/06/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente roso St