Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41449/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to meet 2017 procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41449/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were merely evocative and did not comply with the procedural rules introduced by Law 103/2017. The appellant argued for acquittal based on a lack of motivation, but the court found the reasoning generic and contradicted by the summary of facts in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals against plea-bargain judgments must cite specific procedural vices; generic allegations invoking past precedents without concrete analysis render the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility procedural vices pleading Law 103/2017 requirements plea bargain judgment review generic grounds rejection motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostanze soggette a restrizione reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
Law n. 103 del 2017
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAOUI WALID nato il 09/05/1979 avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di MODENAntrr-dr7CscrerFlt—perrti-: udita la relazione svolta dl Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Walid Hamzaoui impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul mancato proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico e svolto con il mero richiamo a sentenze di questa Corte, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 4.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stiMa equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r tore Il Presidente Emilia Anna g'í St f no Mogini D PC) ; T ti< (" " " • 1 5 I 2