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Ordinanza — n. 41386/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for excessive penalty due to prior settlement agreement validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it contradicted the parties' prior settlement agreement regarding the penalty. The appellant argued the sentence was excessive and that the judge failed to assess mitigating circumstances or the drug quantity. The court rejected these claims, ruling that the settlement implied consent to the agreed-upon treatment and that the appeal was too generic to warrant judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: An appeal challenging a penalty imposed pursuant to a settlement agreement is inadmissible if it contradicts the consent implied by the agreement and lacks specific grounds regarding the congruity of the sanction.

Parole chiave

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criminal settlement agreement inadmissible appeal excessive penalty mitigating circumstances drug trafficking offense procedural bar judicial review scope commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vito Rondinone impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990).
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vito Rondinone impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990).
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAelgta_alaz1sQ-€3444?-p arti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vito Rondinone impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990).

2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione non avendo il giudice sviluppato alcun esame sulla congruità della pena convenuta tra le parti perché eccessiva. Né il giudice aveva proceduto all'applicazio'ne delle circostanze attenuanti generiche ed alla loro comparazione nonché alla verifica della qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché si basa su emergenze ed argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Del resto il ricorso è manifestamente generico anche con riguardo ai profili sui quali, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto esercitarsi il vaglio del giudice ai fini della verifica della congruità del trattamento inflittogli, non palesemente ingiusto ovvero illegale o sulla qualificazione giuridica del fatto enunciata nell'imputazione con riferimenti precisi alla qualità e quantità di stupefacente ed elle modalità del fatto che rinviano alla cessione a terzi. - 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere rei Il Presidente Emilia Anna