Cassation court dismisses appeal for excessive sentence due to lack of specific reasoning regarding base penalty calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court had convicted the defendant of a crime under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code and imposed a sentence deemed excessive by the appellant. The court rejected the claim because the first instance judgment provided specific and linear reasoning to justify the base penalty, which deviated from the statutory minimum based on the defendant's conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal challenging the length of a sentence is inadmissible if the first instance judgment provides specific and linear reasoning to justify the base penalty determination, thereby fulfilling the obligation of motivation under the relevant statutory parameters.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL AEDOU nato il 01/02/1990 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Motivi della decisione Il difensore di Fall Aedou ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 3.2.2020 dal Tribunale di Torino, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 1.400 curo di multa.
Ne chiede l'annullamento per illogicità della motivazione relativamente alla pena inflitta, eccessivamente severa nella determinazione della pena base senza adeguata motivazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile nonché generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione specifica e lineare resa in sentenza per giustificare la valutazione di congruità della pena base, determinata con sensibile scostamento dal minimo edittale dal primo giudice in ragione delle modalità della condotta e dei precedenti specifici dell'imputato, in tal modo assolvendo compiutamente all'obbligo di motivazione con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere ensore Il Presid