Criminal appeal dismissed as inadmissible because factual contestation was directly refuted by the lower court's clear reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marko Sesic inadmissible. The sole grievance challenged the lower court's reasoning regarding the defendant's responsibility for an assault under Article 337 of the Penal Code. The court determined that the appeal merely contested the violent and threatening nature of the defendant's actions, which were explicitly and unequivocally refuted by the lower court's detailed findings of fact. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only grievance raised is a factual contestation that is immediately and unequivocally refuted by the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESIC MARKO nato a BANJA LUCA( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 15/05/1954 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; 4s1 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marko Sesic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata con il ricorso, in tesi diretta a contrastare la motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla logicità del ragionamento probatorio seguito nel verificare la responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui all'art 337 cod. pen. allo stesso ascritto, nella sostanza si risolve in una contestazione in fatto del contenuto violento e minaccioso degli agiti oppositivi realizzati dall'imputato, (contestazione) immediatamente smentita dal puntuale tenore della decisione in esame ( che in termini inequivoci ha messo in evidenza che il Sesic, nel tentativo di sottrarsi all'azione degli operanti che intendevano identificarlo, ebbe a divincolarsi con forza e a sbracciare tenendo in mano un coltello con lama aperta, così da integrare senza spazio al dubbio l'ipotesi di reato contestata, considerata la portata incontrovertibilmente minacciosa della relativa condotta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore rm Il Presiden ' Benedett