Italian Supreme Court dismisses appeal regarding home arrest evasion due to lack of specific reasoning on intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to provide specific reasoning regarding the defendant's criminal intent. Although the appellant argued that visiting a pharmacy constituted evasion, the lower court already offered a coherent explanation that the visit did not negate awareness of leaving the restricted location without authorization. Consequently, the court rejected the challenge as lacking the necessary precision required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the imputation of criminal intent must provide specific and precise reasoning; generic arguments that contradict the lower court's already coherent explanation of the facts are insufficient to render the appeal admissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIA SERGIO nato a GENOVA il 27/03/1971 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Andria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè, sotto il versante di un asserito vizio di motivazione non altrimenti precisato nel suo effettivo portato e nella sua specifica declinazione avuto riguardo a quelle tipizzate dalla lettera e) dell'art 606 cod. proc. pen. , mette in discussione il dolo del reato di evasione dagli arresti domiciliari ascritto al ricorrente quando per contro le argomentazioni spese in sentenza danno adeguato e coerente conto della manifesta inconferenza della medesima doglianza già prospettata in appello ( atteso che l'essersi recato in farmacia per acquistare un non altrimenti specificato farmaco non influisce sulla consapevolezza dell'impugnato di aver lasciato il luogo di restrizione in assenza della necessaria autorizzazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore Il Preside Benedetto Paternò Raddusa Anna