Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between challenged decision and appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature. The appellant, Francesco Muscarielo, challenged a second-instance conviction for aggravated theft but failed to specify how the appealed decision violated the law. The court ruled that such a vague complaint does not establish the necessary link between the grounds of the appeal and the contested ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to indicate the correlation between the reasons adduced in the challenged decision and those put forward in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCARIELLO FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/10/1985 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MUS*IELLO FRANCESCO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec 61 Roma, il 8 giugno 2021 Il consi!: iere ;stensore Il Presidente