Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to expired prescription period and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Messina's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. The appeal was rejected because the statutory prescription period had already expired following the appellate judgment, and the remaining argument regarding responsibility was deemed absolutely generic. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The prescription period for criminal offenses continues to run after a sentence of suspension is pronounced; an appeal based on generic grounds regarding responsibility is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIOVANNI nato a PATERNO il 17/04/1986 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MESSINA GIOVANNI era stato condannato per il reato di furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo si rileva che il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza di appello, calcolati 572 giorni di sospensione ex art, 159 cod. pen.
Quanto al motivo relativo alla affermazione di responsabilità, se ne rileva l'assoluta genericità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021 Il consit ier estensore Il Presiden