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Ordinanza — n. 41193/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; discretionary sentencing comparisons escape cassation review unless arbitrary or illogical.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41193/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing comparison between mitigating and aggravating circumstances was illogical. The lower court correctly balanced the defendant's negative personality against his criminal record to determine the appropriate penalty. Since the reasoning was not arbitrary and was sufficiently motivated, it falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Discretionary comparisons between mitigating and aggravating circumstances in sentencing escape cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical and lacks sufficient motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating aggravating circumstances cassation jurisdiction limits negative personality assessment peggioramento di uno stato anteriore attenuazione libera della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GRECIS NICOLA nato a BARI il 26/11/1969 avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti ha fatto corretto e logico riferimento alla negativa personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drss ria V ssichelli c_ e 0Si