Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of conditional suspension request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to request conditional suspension of the sentence as a condition of the plea bargain. The court ruled that such a request was neither made nor legally permissible given the defendant's criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, and conditional suspension is inadmissible if not requested or if the defendant's record precludes it.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO DAVIDE FRANCESCO nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha applicato a Ciancimino Davide Francesco la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". La sospensione condizionale della pena non era stata richiesta come condizione del patteggiamento - e se ne era anche dato atto - e comunque, alla luce delle risultanze del certificato penale, non sarebbe stata neppure concedibile. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Eduardo De Greg io c e