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Ordinanza — n. 40949/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Antidormi's appeal inadmissible de plano. The appellant argued for a violation of law and lack of motivation concerning the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the exhaustive evaluation of the evidence. The court ruled that grievances regarding the sentencing determination are inadmissible in plea bargain appeals unless they challenge the legality of the imposed sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain appeals, grievances regarding the sentencing determination are inadmissible unless they allege the illegality of the imposed sanction.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing evaluation de plano dismissal Article 129 c.p.p. condono delle spese procedurali licenziamento immediato per truffa disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTIDORMI LUIGI nato a AVEZZANO il 08/11/1982 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha applicato a Antidormi Luigi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli, meglio individuati in rubrica. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla esaustiva valutazione del compendio probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente diEnrip . a f *ne anislao Scarlini Eduardo De Greg