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Ordinanza — n. 40875/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances based on alleged violations of specific penal code articles and flaws in reasoning. The court rejected these arguments, stating that the existence of such circumstances is a factual judgment not subject to review unless contradicted by the record, and that the lower court's decision was sufficiently motivated by the appellant's violent personality and prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 133; Art. 62-bis cod. pen.: The existence of generic mitigating circumstances is a matter of fact subject to the judge's discretion based on prevailing reasons, which cannot be reviewed on appeal unless the decision is contradictory or inadequately motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances penal code provisions judicial discretion appeal inadmissibility factual judgment review criminal personality assessment court costs and fines abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 62-bis cod.pen
Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORIOLI MATTEO nato in BRASILE il 01/09/1996 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 maggio 2018, emessa nei confronti di Borioli Matteo, limitatamente al delitto di lesioni personali da questi commesso in danno di Preteso Franceso e, per l'effetto, a seguito di rideterminazione, gli ha inflitto la pena di mesi 10 di reclusione, negandogli le circostanze attenuanti generiche in ragione del precedente penale da cui l'imputato era gravato e della sua personalità violenza, di cui aveva fatto mostra tenendo una condotta tanto grave da cagionare alla vittima anche la frattura delle ossa nasali.

2. Con un solo motivo, Borioli, tramite il difensore, denuncia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché affidato a deduzioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Iren