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Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating rejected appellate arguments without new specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40705/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient regarding his sole use of the residence where the theft occurred, despite evidence showing he lived elsewhere. The court rejected this, ruling that the appeal merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal, failing to perform the typical function of a reasoned critique.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of reasoned critique Italian criminal procedure Court of Appeal reasoning sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLO NICOLA nato a BENEVENTO il 27/04/1980 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Avellino che ha giudicato Follo Nicola responsabile di furto aggravato, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione e duecento euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla concorrente aggravante, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole della 'sbrigativa' motivazione in ordine all'essere il Follo il solo utilizzatore dell'abitazione ove era stato perpetrato il furto di energia elettrica, nonostante l'istruttoria dibattimentale svolta avesse dimostrato che l'abitazione di interesse non era nella esclusiva disponibilità dell'imputato, che risiedeva in comune posto a chilometri di distanza.

Si tratta di censure che si limitano a riproporre i temi già sottoposti alla Corte di appello e da questa respinti con motivazione sintetica ma compiuta e non manifestamente illogica; e peraltro anche del tutto generici. La Corte di appello ha rammentato che il Cois venne trovato nell'abitazione ove constatarono la presenza di un contatore di energia elettrica a terra divelto e che in quel mentre era in corso il prelievo di energia elettrica. Nessuna considerazione di tali argomentazioni da parte del ricorrente. Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 27771001).

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/20d. Il Consigliere estensore Il