Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40662/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence declared inadmissible as it violates procedural rules for agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of his criminal responsibility, but the lower court had confirmed a sentence based on a settlement agreement between the parties. The court ruled that appeals against such settlement-based judgments must be treated de plano and are strictly inadmissible under specific procedural provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible and must be declared de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement criminal procedure inadmissible appeal de plano treatment Article 599-bis Cassation appeal procedural bar oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO GIG•JO VA La CORTE APPELLO diCROM aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/05/2020, riducendo la pena inflitta a OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES in relazione ai reati di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO GIG•JO VA La CORTE APPELLO diCROM aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/05/2020, riducendo la pena inflitta a OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES in relazione ai reati di cui all'art.
art. 648 cod.pen
pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/05/2020, riducendo la pena inflitta a OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES nato il 21/02/1982 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Elato avviso alle pani udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO GIG•JO VA La CORTE APPELLO diCROM aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/05/2020, riducendo la pena inflitta a OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA