Cassation appeal against settlement sentence declared inadmissible as it violates procedural rules for agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of his criminal responsibility, but the lower court had confirmed a sentence based on a settlement agreement between the parties. The court ruled that appeals against such settlement-based judgments must be treated de plano and are strictly inadmissible under specific procedural provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible and must be declared de plano.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES nato il 21/02/1982 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Elato avviso alle pani udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO GIG•JO VA La CORTE APPELLO diCROM aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 20/05/2020, riducendo la pena inflitta a OYARCE CASTRO ARNALDO ANDRES in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA