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Ordinanza — n. 40630/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of specificity and failure to prove non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40630/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Cangi and Cascio inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law regarding their liability and a denial of non-punishment grounds, but the court rejected these claims. The court ruled the first appeal was too generic and the second failed because the stolen phone had significant value, warranting punishment.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or claims based on minor damages result in inadmissibility and cost liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity non-punishment grounds court costs liability criminal procedure appeal uso del telefono cellulare alla guida risarcimento per atto illecito reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 648 cod.pen
E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 21/02/2020, nei confronti di CANGEMI GIUSEPPINA e CASCIO VITO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGEMI GIUSEPPINA nato a TRAPANI il 27/04/1969 CASCIO VITO nato a ERICE il 12/08/1991 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI, in data 21/02/2020, nei confronti di CANGEMI GIUSEPPINA e CASCIO VITO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 648 cod.pen. é e ps.11 9 ta%:4...4-‘ e4A11 Propone ricorso per cassazionie( ut , ded c:endo i seguenti motivi: C22/1- - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita'. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilità.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha osservato che il telefono di provenienza furtiva è stato utilizzato dai due imputati, i quali non hanno fornito alcuna giustificazione del possesso e i> ricorrentg . nulla deduceal riguardo. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte ha correttamente valorizzato il danno cagionato che non risulta di infima rilevanza, osservando che il cellulare ricettato era di ultima generazione e di apprezzabile valore.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DAN L