Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40606/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and failure to demonstrate relevant motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40606/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding the timeliness of the complaint and the existence of fraudulent acts, but offered no new evidence. The court rejected these claims because the appellant merely repeated arguments already considered by the appellate court without providing specific grounds for a violation of motivation under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 388 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a relevant defect in the motivation of the lower court or to present new facts capable of altering the factual basis of the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal violation of motivation timeliness of complaint fraudulent acts Code of Criminal Procedure perseguimento penale per truffa anticipi delle spese procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 388 c.p.
art. 388 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIA ANTONIO nato a PAOLA il 15/04/1948 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Soria Antonio è stato condannato per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio sulla tempestività della querela, atteso che gli assunti atti fraudolenti o simulati sarebbero stati ordinariamente conoscibili dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità penale, alla esistenza di atti simulati o fraudolenti„ alla inattendibilità delle dichiarazioni della stessa parte civile e di alcuni testimoni (Scabini Birsan Ruxandra) 3.

Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ripercorso le risultanze processuali, spiegato perché la querela debba considerarsi tempestivamente proposta, i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie contestata, indicato i motivi per cui la ricostruzione fattuale dell'imputato è inidonea a scalfire il quadro accusatorio. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate.

Le censure dedotte si sviluppano, almeno in parte, sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s99ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in„Rb"ma, il 24 giugno 2020. Il Consigl re es nsore Il Pr