Italian court dismisses appeal claiming non-punishment for threats against a public official under specific statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the statutory cause of non-punishment. The lower court had rejected the plea based on the severity of the death threats and the victim's status as a public official responsible for a tender. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 336 c.p.: The cause of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code is inapplicable when the defendant's conduct involves severe threats against a public official performing official duties, as the gravity of the offense and the protected status of the victim preclude the statutory exemption.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA SALVATORE nato a CASERTA il 26/12/1984 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia riqualificando il fatto ai sensi dell'art 336 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo pecca per genericità estrinseca, poiché non tiene conto della motivazione resa sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato, per negarla, la gravità della condotta in relazione alle espressioni minatorie usate ( minaccia di morte) ed alla qualità della persona offesa, essendo questi pubblico ufficiale responsabile di una gara di appalto. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Stlay P -7