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Sentenza — n. 40422/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for theft due to victim's formal withdrawal of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Faleri Lucia for theft, ruling that the crime was extinguished by the victim's formal withdrawal of the complaint. The victim, Turchini Giancarlo, had remitted the complaint and accepted the defendant's plea before the cassation appeal deadline. Consequently, the conviction was voided as the legal basis for prosecution no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 340, co. 4 c.p.p.; Art. 152 c.p.: The withdrawal of a private prosecution complaint by the offended party, followed by the accused's acceptance, extinguishes the crime and bars any subsequent criminal liability.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime private prosecution criminal liability acquittal on appeal perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 340, co. 4 c.p.p.
verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 20.6.2019) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art.
Art. 152 c.p.
340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246
Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALERI LUCIA nato a SARTEANO il 25/08/1973 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Siena, in data 29.6.2016, aveva condannato Faleri Lucia alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all'art. 595, c.p., commesso in danno di Turchini Giancarlo.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, Turchini Giancarlo, in data 20.6.2019, ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti del ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultimo è stato condannato, attraverso dichiarazione resa personalmente innanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, preso la stazione dei CC. di Chiusi Scalo, remissione cui ha fatto seguito, in pari data, formale accettazione da parte dell'imputata, attraverso dichiarazione resa del pari personalmente da quest'ultima innanzi al medesimo ufficiale di polizia giudiziaria, nello stesso luogo (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 20.6.2019) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr.

Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui la ricorrente ha riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della querelata Faleri, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata Faleri Lucia. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consigliere Es