Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to address specific continuativity criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicola Antonio Scarpetta inadmissible, rejecting his claim that the execution judge erred in denying the continuity of offenses. Scarpetta argued the judge's reasoning was illogical regarding the two-year gap between crimes, but the Court found his grounds too generic and unresponsive to the specific factual analysis. The decision emphasized that mere similarity in crime titles or methods does not establish a continuous criminal plan when significant time intervals exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to substantively address the specific factual criteria required to establish the continuity of offenses, particularly the necessity of a unified criminal intent beyond mere chronological proximity.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPETTA NICOLA ANTONIO nato a CASTENASO il 08/11/1960 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; s•
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da Nicola Antonio Scarpetta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ritenendo il difetto dei presupposti dell'invocato istituto.
2. Avverso tale ordinanza I condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconosci- mento della continuazione in sede esecutiva, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria, in particolare sui punti della diversità del contesto territoriale e della distanza cronologica dei reati.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché í motivi di impugnazione sono generici e confutativi, senza reale considerazione delle congrue argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno escluso la ricorrenza degli indici della continuazione in executivis, con particolare riferimento all'impossibilità di ravvisare elementi di contestuale genesi delittuosa, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, essendosi evidenziato che i reati che si chiede di unificare sono intervallati da un biennio, che in detta materia non è un indice di scarso rilievo.
Invero, si deve puntualizzare che l'analisi circa l'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere, ma deve verificare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure crono- logiche - come quella in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma delibera- zione criminosa.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Antonio Scarpetta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensor