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Ordinanza — n. 40154/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against demolition order, ruling execution judge correctly applied 2003 amnesty law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40154/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Uccellatore and Ricceri inadmissible against an execution order upholding a demolition decree. The execution judge correctly determined that the 2003 amnesty did not apply because the building lacked a roof and perimeter walls, facts established in prior judgments. Consequently, the court rejected the argument that a subsequent building permit justified revoking the demolition order.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma ultimo legge 47/1985; Art. 32 legge 326/2003: The execution judge may not re-evaluate factual elements regarding the completion of works for amnesty applicability when such facts were already definitively ascertained in prior judgments.

Parole chiave

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2003 amnesty law building completion requirements execution phase review demolition order revocation inadmissible appeal divieto di demolizione revoca dell'annullamento ritiro dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma ultimo legge 47/1985
Si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli art. 7, ultimo comma, legge 47/1985, e 32 legge 326/2003, e della motivazione.
Art. 32 legge 326/2003
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UCCELLATORE MARIA CARMELA nato a CATANIA il 09/11/1968 RICCERI ANTONINO nato a CATANIA il 13/04/1960 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

1. Il difensore di Maria Carmela Uccellatore e di Antonino Ricceri ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13 aprile 2021 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania che ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in Biancavilla disposta nella sentenza del Tribunale di Catania del 20 aprile 2005, confermata dalla Corte di ai5.péllo di Catania il 9 febbraio 2006, irrevocabile il 30 novembre 2006, nei confronti dei ricorrenti. Si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli art. 7, ultimo comma, legge 47/1985, e 32 legge 326/2003, e della motivazione.

2. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha infatti preso atto che la questione dell'applicabilità del condono del 2003 era già stata valutata nel giudizio di merito, sia in primo che in secondo grado, ed era stata rigettata sulla base dell'accertamento di fatto del mancato completamento delle opere. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura ed il tamponamento dei muri perimetrali.

Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che dalle sentenze di merito risultava che la costruzione nel dicembre 2003 non risultava completata perché mancava il tamponamento delle mura perimetrali di una parte del vano seminterrato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha valutato anche il nuovo elemento dedotto, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in base all'art. 32 della legge 326/2003 ma l'ha ritenuto inidoneo alla revoca dell'ordinanza di demolizione in mancanza di un presupposto di fatto - il completamento delle opere al febbraio 2003 - accertato con le sentenze di merito e non più rivalutabile in sede di incidente di esecuzione.

Dunque, il provvedimento impugnato è corretto in diritto e la motivazione è del tutto immune da vizi logici.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Cohsigliere e