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Ordinanza — n. 39894/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Francesco Cimo inadmissible because it merely criticized the lower court's reasoning without providing specific arguments. The appellant failed to cite any passages from the contested judgment or explain the legal and factual grounds for his dissent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 c.p.p.; La critica argomentata contro un provvedimento deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific arguments critique of lower court reasoning procedural requirements for appeal court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 c.p.p.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
art.616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013
Ciò non è consentito, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013
Ciò non è consentito, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMO FRANCESCO nato a PALERMO il 09/10/1979 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di CIMO' FRANCESCO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, essendo la pronuncia impugnata "priva di qualsiasi rilievo sulla pericolosità sociale dell'imputato, idoneo a legittimare il rigetto del chiesto beneficio".

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa. Ciò non è consentito, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusep