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Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding mitigating circumstances and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Rocco Menzella inadmissible due to a lack of motivation in the lower court's decision. The appellant argued that the court failed to recognize a minor offense scenario and denied a suspended sentence, but the court found these claims unsupported by the established facts and personality of the defendant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the cassation petition fails to substantiate its claims with specific arguments addressing the court's reasoning on mitigating circumstances and sentencing benefits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation defect suspended sentence denial mitigating circumstances court costs and fine abbandono del procedimento per infrazione stradale motivi di cassazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 Legge 18 aprile 1975 n. 110
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I.
Art. 131-bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 136 Cost.
art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195
110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENZELLA ROCCO nato a MILANO il 30/09/1965 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di LODI, in data 04/07/2019, nei confronti di MENZELLA ROCCO in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e dell'art. 131-bis cod. pen.; - vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile.

La questione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è manifestamente infondata perché la Corte ha risposto alle doglianze difensive facendo riferimento alle complessive modalità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi dei quali, alla stregua della consolidata giurisprudenza, deve tenersi conto (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, FIANDACA, Rv. 276195). Tali elementi hanno motivatamente indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorso è silente in proposito.

Analogamente, il ricorso non si confronta con le motivate argomentazioni di merito che hanno indotto i giudici a negare il beneficio della sospensione condizionale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Cons ore tLE DEPOS4 i IN CAt\;' I Il Presidente ANGEL