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Ordinanza — n. 39714/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds and failing to prove evidence irrelevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39714/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code. The appellant argued for the annulment of a settlement sentence based on legal violations and the inadmissibility of prior interceptions, but these claims do not fit the narrow exceptions for post-settlement appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general claims of legal violation or evidentiary issues.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence procedural code novella evidence irrelevance court costs and fine porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 129, cod. proc. pen.
La questione della violazione di legge in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile perché non viene illustrata la diversità del procedimento e la decisività di tale materiale ai fini della pronuncia ex art. 129 c.p.p.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di TERNI, con sentenza in data 24/02/2021, applicava nei confronti di RAGNO MASSIMO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 c.p
La questione della violazione di legge in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile perché non viene illustrata la diversità del procedimento e la decisività di tale materiale ai fini della pronuncia ex art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGNO MASSIMO nato a ROMA il 05/12/1985 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERNIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di TERNI, con sentenza in data 24/02/2021, applicava nei confronti di RAGNO MASSIMO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 CP, 2 e 7 I. 895 del 1967. Ricorre RAGNO MASSIMO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, anche in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). La questione della violazione di legge in merito all'inutilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile perché non viene illustrata la diversità del procedimento e la decisività di tale materiale ai fini della pronuncia ex art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Es or -y STE FAN DEPOS irFATA Il Presidente IN CANCELLERIA ANG