Cassation court dismisses appeal against detention visit denial, citing circular limitations to children under 12.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a detainee under a differentiated regime, challenged a lower court's refusal of a glassless visit with his partner, arguing that a specific circular allowed such visits. The court rejected this claim, ruling that the circular strictly limits exceptions to visits with children under twelve years old.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 della Circolare DAP n. 3676/6126 del 2017; Le deroghe al divieto di colloquio senza vetro divisorio per detenuti in regime differenziato sono limitate esclusivamente ai figli e nipoti di età inferiore ai dodici anni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MESSINA, con ordinanza in data 12/03/2021, rigettava il reclamo proposto ex art. 18-ter I. n. 354 del 1975 da TURIANO FRANCESCO, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina in data 25/9/2020 che aveva rigettato la richiesta di colloquio senza vetro divisorio con la convivente. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla possibilità, invece, offerta dalla Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017. Il ricorso è manifestamente infondato perché la circolare in questione (art.
16) non estende affatto le deroghe al divieto di colloquio senza vetro divisorio che restano limitate, per i colloqui del detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ai figli e nipoti infradodicenni (Sez. 1, n. 22292 del 06/03/2018, P.G. in proc. Russo, Rv. 273298). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO AP_RILE Il Presidente ANGELA TARDIO DEPOSTA CA E R