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Ordinanza — n. 39658/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural violations and discretionary sentencing evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39658/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding procedural violations and sentencing discretion. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh victim statements and incorrectly applied mitigating circumstances, but the Supreme Court ruled these were matters of fact review. The court emphasized that such substantive evaluations fall outside the scope of cassation review unless a specific legal nullity is proven.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Violations of Art. 192 c.p.p. regarding the assessment of victim statements or discretionary sentencing evaluations are inadmissible in cassation as they do not constitute nullities or legal errors subject to review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility procedural violation nullity victim statement evaluation discretionary sentencing review Italian criminal procedure gravi addebiti penali censura formulata in modo carente girante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 cod. proc. pen.
Con i primi tre denuncia violazione di legge, per inosservanza del canone di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando l'assenza di riscontri in presenza di conflittualità tra le parti.
Art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Né va trascurato che «La specificità dell'art. 606, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Con i primi tre denuncia violazione di legge, per inosservanza del canone di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv.
Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993
229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv.
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012
271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv.
Sez. 1, n. 21868 del 7/5/2008
Sez. 6, n. 9412 del 9/6/1999
Sez. 6, n. 9412 del 9/6/1999, Castellarin, Rv.
Sez. 4, n. 16019 del 14/3/2002
Sez. 4, n. 16019 del 14/3/2002, P e Pantaleoni, Rv.
Sez. 5, n. 22600 del 19/3/2010
221944; Sez. 5, n. 22600 del 19/3/2010, Fusetti, Rv.
Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015
247357; Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv.
Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015
265658; Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep.
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Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 17241/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for lack of admissibility due to manifestly unfounded claims regarding evidence evaluation.
Ordinanza — n. 26378/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for procedural and genericity violations.
Ordinanza — n. 13089/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding refusal of drug test, ruling reasonable suspicion justified criminal penalty.
Ordinanza — n. 31254/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to prove subjective intent.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GIRGENTI GIUSEPPE nato PALERMO il 27/04/1957 Avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Termini Imerese, ha assolto Giuseppe Girgenti dai reati di cui ai capi A,B,C,E, confermando il verdetto di condanna del primo giudice solo relativamente ai reati compendiati nel capo D.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge quattro motivi. 2.1. Con i primi tre denuncia violazione di legge, per inosservanza del canone di giudizio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando l'assenza di riscontri in presenza di conflittualità tra le parti. 2.2. Si duole altresì del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, e della mancata riduzione dell'importo delle spese in favore della costituita parte civile, nonostante l'intervenuta ampia assoluzione, nel giudizio di secondo grado, per la maggior parte delle imputazioni. 2.2. Con il quarto motivo il ricorrente chiede dichiararsi la prescrizione del reato sub D), intervenuta, calcolando la sospensione nel giudizio di primo grado, a giugno 2020.

3. Il ricorso è inammissibile. 1.Esso propone doglianze attinenti al merito della valutazione probatoria, inammissibili nel giudizio di legittimità, laddove propugna una diversa ricostruzione del contenuto della prova dichiarativa sulla base di una alternativa lettura della stessa. 3.1. Va innanzitutto richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità con il quale è stato più volte sottolineato che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv. 229159; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; in conformità, con riferimento tuttavia allo specifico aspetto della non ricorribilità per pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione operata dai giudici di merito sulla attendibilità dei testimoni di accusa, cfr. Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567). Né va trascurato che «La specificità dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricom prendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori» (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248;

Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191). Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, il primo motivo di ricorso, rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione che, tuttavia, nel caso di specie si rivela del tutto insussistente, alla luce della puntuale analisi svolta dalla Corte di appello che, sulla premessa di una non ravvisabile neutralità della persona offesa, in presenza di una risalente conflittualità dei rapporti con l'imputato, ha confermato la pronuncia di condanna solo laddove ha ravvisato la presenza di oggettivi e seri riscontri alle dichiarazioni della parte civile.

Così facendo, il Collegio di merito si è attenuto al canone ermeneutico declinato da questa Corte in ordine alla attitudine probatoria delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile ( per tutte Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), il cui senso è quello di imporre un vaglio rinforzato dell'attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie, e non certo quello di negare l'autonomo valore probatorio delle stesse. Ove risulto opportuno, la acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni può consistere in qualsiasi elementi di fatto idoneo a escludere l'intento calunniatorio della persona offesa non dovendosi di certo risolversi in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente e in via generale la sua credibilità soggettiva ( Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312).. 3.2.

Del pari inammissibili sia la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche che quella riguardante la mancata riduzione della condanna alle spese, trattandosi, in entrambi i casi, di valutazione di merito che si sottrae alle censure di legittimità, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, se, in via generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale, avuto riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (Sez. 1, n. 21868 del 7/5/2008, Grillo, Rv. 240421;

Sez. 6, n. 9412 del 9/6/1999, Castellarin, Rv. 214123), si è, altresì, ritenuto inammissibile, perchè generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favor re della parte civile, omettendo di indicare la specifica violazione di voci tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tariffari (cfr. Sez. 4, n. 16019 del 14/3/2002, P e Pantaleoni, Rv. 221944; Sez. 5, n. 22600 del 19/3/2010, Fusetti, Rv. 247357; Sez. 6, n. 50260 del 25/11/2015, T., Rv. 265658; Sez. 5, n. 5053 del 27/11/2015, dep. 2016, Cilia, Rv. 266053). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Di N ecPA 5?°3;1c 5