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Ordinanza — n. 39384/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific motivation complaints regarding fraud conviction damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the complaints regarding the lower court's finding of liability. The appellant argued the trial court failed to properly assess the damage required for criminal responsibility, yet the court noted the detailed damage elements were already explicitly listed in the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the statutory requirements for specific motivation complaints, resulting in the dismissal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific references to the contested judgment's reasoning is inadmissible because it fails to demonstrate how the lower court's motivation was insufficient.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specificity of Complaints Criminal Liability Damage Assessment Court of Cassation Procedural Defect perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO RAFFAELE nato a CATANIA il 12/11/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

RAFFAELE DENARO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per il reato di truffa, riducendo la pena] lamentando vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, per carenza del danno). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato, gli elementi dettagliatamente indicati a f. 3 s., dai quali si evince anche la natura del danno accertato.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consigl ere estensore Il