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Ordinanza — n. 39370/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific motivation complaints under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39370/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aurora Benossa totally inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for aggravated robbery but failed to cite specific errors in the lower court's reasoning regarding her subjective intent. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under the Code of Criminal Procedure because it did not reference the actual motivation of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, and Art. 591, comma 1, lett. C), Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it fails to formulate specific complaints regarding the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific motivation subjective intent element Code of Criminal Procedure court costs and fine principio della doppia incriminazione inutilizzabilità delle prove illecite prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 611, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 581, comma 1, Code of Criminal Procedure
Art. 591, comma 1, lett. C), Code of Criminal Procedure
Art. 616, Code of Criminal Procedure
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court, 13 June 2000, no. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA AURORA natck,a CAGLIARI il 14/01/1999 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

AURORA BENOSSA ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine ai delitti di concorso in rapina aggravata ed altro ascrittile alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione (per travisamento della prova) e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità, in particolare per carenza dell'elemento soggettivo del reato. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso dell'imputata è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 5 ss., che la ricorrente mostra di non considerare (ella è stata riconosciuta dalle vittime, oltre che grazie al video girato con un telefono cellulare da un terzo; risultano documentate la sottrazione e le violenze contestate).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 Il Consi liere estensore Il Pres ente Sergio eltraNi Luc