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Ordinanza — n. 39150/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible for omitting a 129 code of criminal procedure sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39150/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible cassation appeals filed by two defendants against a plea bargain sentence. The defendants argued that the lower court failed to issue a sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are procedurally inadmissible because the omission of a 129 sentence is not a valid ground for cassation review in plea bargain cases.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege the omission of a sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as the Court must declare inadmissibility de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence Article 129 Code of Criminal Procedure omission of sentence de plano inadmissibility riscossione di pene pecuniarie sospensione di pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza ex art. 444 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIO GIUSEPPE nato a MESSINA il 12/11/1967 MORVILLO ANTONINO nato a MESSINA il 12/08/1982 avverso la sentenza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINA Cdato avviso alle pa-r-tti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 13/04/2021, su richiesta delle parti, in relazione ai reati di usura aggravata, applicava rispettivamente a: Giuseppe Maggio, la pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa; Antonino Morvillo, la pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 8.000 di multa Gli imputati, tramite difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, per lamentare, vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (motivo unico).

I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 L'estensore Il Presidente ANDREA PELLEGRINO LUCIAN /OW