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Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39074/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Beltramini's appeal inadmissible because it contained only factual complaints rather than legal arguments. The court found that the lower court had already properly addressed the defendant's defenses regarding criminal responsibility, non-punishability, recidivism, and sentencing. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary legal grounds required for a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere repetitions of arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints vs legal grounds double conformity doctrine Italian criminal procedure Supreme Court dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAMINI GIOVANNI nato a TERRACINA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di BELTRAMINI GIOVANNI avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedendosi in caso di "doppia conforme", congrua e non viziata giustificazione si rinviene in rapporto alle deduzioni difensive sulla penale responsabilità, sulla esclusione dell'invocata causa di non punibilità e sulla recidiva e anche circa la determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consiglier ensore Il Prsipente Ersilia .1 .nese Angefo Cbstanzo IL