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Ordinanza — n. 39062/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural waiver by prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39062/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were vague and failed to address the specific legal issues raised. The defendant argued for acquittal based on unexamined circumstances, but the prosecution had previously waived these substantive arguments. The court determined the appeal was procedurally flawed and outside the scope of valid review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are confused and fail to specify the exact legal violation, particularly when the opposing party has waived the substantive arguments in the lower court proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal confused grounds procedural waiver Cassation review substantive arguments riduzione della pena adeguamento della pena commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché decisamente fuori fuoco in presenza di confusi motivi di ricorso che rinviano alla decisione assunta ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARIELLO GIOACCHINO nato a NOCERA INFERIORE il 03/03/1985 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in accoglimento dei motivi di appello sulla pena, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro ed euro sedicimila di multa, la pena inflitta a Gioacchino Moscariello per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento. Il ricorso è inammissibile perché decisamente fuori fuoco in presenza di confusi motivi di ricorso che rinviano alla decisione assunta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc, pen., che evidentemente, non è stata applicata al caso concreto per il mancato consenso del Pubblico ministero sulla richiesta avanzata dalla difesa che, peraltro, in sede di conclusioni, aveva dichiarato di rinunciare ai motivi di merito.

Dalla motivazione della sentenza, in sede di accoglimento della richiesta subordinata della difesa di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, contenuta in una missiva da questi inviata alla Corte di appello, ammissione che, evidentemente fa ritenere superate questioni relative al mancato esame di motivi che avrebbero imposto il proscioglimento, del tutto genericamente evocati. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail?1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte Emilia Anna Gio no