Italian Court dismisses appeal on sentencing and prescription grounds due to manifest lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for sentence annulment based on lack of reasoning and prescription issues, but the Court found the lower court's assessment of recidivism and sentencing correct. The decision rejected the appellant's flawed calculation regarding prescription terms, which failed to account for the aggravating effect of specific and repeated recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: An appeal is inadmissible if manifestly unfounded, particularly when the appellant's calculation of prescription periods incorrectly ignores the specific and repeated recidivism which extends both the base term and the extension period.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTO ORAZIO nato a LUCERA il 18/03/1947 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 427/21 la Corte di appello di Milano, nel giudizio di rinvio seguito all'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva, dopo averne rivalutato la ricorrenza dei relativi presupposti, in conformità alle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per carenza di motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di rinvio ha adeguatamente valutato la sussistenza della recidiva e conseguentemente ha confermato la pena in aumento disposto dal primo giudice in misura inferiore a quella legale, trattandosi di recidiva specifica e reiterata.
Quanto alla dedotta prescrizione del reato, il computo del ricorrente è manifestamente errato perché non tiene conto della riconosciuta sussistenza della recidiva specifica e reiterata e dei conseguenti aumenti di pena; in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, detta recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il PéS dente o Ann