Criminal appeal dismissed as inadmissible; transmission of drug case files to Prefecture is a discretionary official act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Halloul Ibrahim inadmissible, ordering him to pay legal costs. The appellant challenged the lower court's decision to transmit case files to the Prefecture regarding administrative drug offenses. The court ruled that such transmission is a discretionary exercise of official power, not a mandatory procedural step requiring specific judicial reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The transmission of case files to the Prefecture for administrative sanctions following a criminal acquittal constitutes a discretionary exercise of official power by the prosecutor and does not require specific judicial motivation, rendering appeals based on lack of reasoning inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLOUL IBRAHIM nato il 10/03/1967 avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1040/20 il Tribunale di Teramo, dopo aver emesso sentenza di assoluzione nei confronti di Halloul Ibrahim per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 perché il fatto non sussiste, avendo accertato la detenzione per uso personale della sostanza stupefacente ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla competente Prefettura di Teramo per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del medesimo Testo Unico in materia di stupefacenti. Nel ricorso di Halloul Ibrahim si chiede l'annullamento parziale della sentenza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla disposta trasmissione al Prefetto.
Il ricorso è manifestamente infondato. La trasmissione degli atti al prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 costituisce esercizio di un legittimo potere di ufficio che spetta all'A.G., seppure non rientrante nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pr