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Ordinanza — n. 38751/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38751/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for leniency under specific criminal code articles and questioned the court's finding of liability for extortion. The court rejected these claims because they merely repeated reasons already dismissed by the lower court without providing new, specific arguments required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.; Art. 62 nn. 4 e 6 c.p.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds by merely repeating arguments already rejected by the court of appeal or failing to correlate the challenged decision's reasoning with the new grounds presented.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specificity repetition of arguments criminal code leniency extortion liability court of cassation procedural defect concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 62 n. 6 c.p.
629 CP (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: ESPOSITO GENNARO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p..
Art. 62 nn. 4 e 6 c.p.
RUSSO VINCENZO e ROSSAROLLA EMANUELE deducono: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GENNARO nato a NAPOLI il 18/12/1987 RUSSO VINCENZO nato a NAPOLI il 22/07/1994 ROSSAROLLA EMANUELE nato a NAPOLI il 14/07/1997 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 20/09/2018, nei confronti di ESPOSITO GENNARO, RUSSO VINCENZO, ROSSAROLLA EMANUELE, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: ESPOSITO GENNARO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p..

Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473).

RUSSO VINCENZO e ROSSAROLLA EMANUELE deducono: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p.. Il ricorso è inammissibile; ed invero la corte di appello con le diffuse argomentazioni esposte a pagina 3 della motivazione ha già fornito adeguata spiegazione sia della ricostruzione dei fatti che della esatta qualificazione degli stessi in termini di estorsione posto che le minacce e violenze vennero esercitate sul tassista proprio per imporgli una condotta non dovuta.

Manifestamente infondato è il secondo motivo posto che la natura pluri offensiva del delitto di estorsione esclude che l'invocata attenuante possa essere invocata in ragione del prezzo della corsa del taxi dovendo farsi riferimento ai danni fisici e morali patiti dalla vittima. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. valgono le considerazioni riferite in ordine all'Esposito. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/202 I Consigliere t4_ensor:. N ØPAD* Il Pr