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Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific motivation regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's argument was generic and failed to specifically address the appellate court's reasoning on sentencing mitigation. The appellant claimed that generic mitigating circumstances should have prevailed to reduce the penalty, but the court found this argument merely reiterated points already made in the appeal without engaging with the specific justification provided in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as lacking the necessary specificity required by criminal procedure law, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically confront the reasoning of the judgment under review, thereby failing to demonstrate a specific error in the application of law or facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic arguments sentencing mitigation criminal procedure law imputazione per reati di stupefacenti sostanze soggette a restrizione scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE ISMAILA nato il 30/10/1989 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cisse Ismaila ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 13 novembre 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 28 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 26 maggio 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio motivazio- nale, in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ge- neriche nella massima estensione, sì da mitigare il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata) incentrata sull'esistenza di precedente specifico. Poiché il ricorrente non instaura un con- fronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Coigliere este