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Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for drug possession due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's application of an agreed sentence was legally sound. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding the drug possession conviction, but the court found the original judgment sufficiently addressed all required elements of the agreement. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; The appeal against a judgment applying an agreed sentence is inadmissible if the lower court briefly attests to the verification of positive and negative elements required by law, even if the grounds for nullity are generic.

Parole chiave

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agreed sentence application drug possession conviction lack of specific grounds inadmissible appeal procedural costs fine motivi di cassazione ricorso per cassazione possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 444 cod. proc. pen
1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO CAMILLA nato a ROMA il 14/12/1992 avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di ROMA da(1-crevescrattelDarTi7— — + C .Th • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 25 gennaio 2021, deducendo promiscuamente violazione di legge (artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, essendo, ad avviso della ricorrente, erronea la qualificazione giuridica del fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che in realtà si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione, che si limita ad enunziare, senza però in alcun modo spiegare, una ipotetica causa di nullità.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore Il Préisidente a