Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for serial crimes, ruling specific sentencing reasoning not required.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bonafede's appeal against his criminal conviction inadmissible due to manifest lack of merit. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for sentencing increases under the rule of continuation, relying solely on statutory indices. The court rejected this claim, establishing that general sentencing indices suffice when the total sentence does not exceed the legal maximum and the crimes are homogeneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued offense, specific motivation for each penalty increase is not required if the base penalty calculation is justified and the total remains within legal limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 17/11/1994 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; eg
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 27/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI, in data 19/04/2019, nei confronti di BONAFEDE GIOVANNI, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 cod. pen., rideterminando la pena per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza definitiva. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli argomenti utilizzati dalla sentenza per determinare la misura degli aumenti a titolo di continuazione, mediante il mero richiamo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e senza tenere conto delle già concesse circostanze attenuanti generiche nella determinazione del reato più grave.
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: nella determinazione della misura degli aumenti da apportare sulla pena per il più grave reato, nell'ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, per consolidata giurisprudenza di legittimità non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770;
Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Rv. 268731); inoltre, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione in tema di reato continuato con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, Di Maggio e altro, Rv. 260057;
Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013 - dep. 09/12/2013, Gelao, Rv. 258348; Sez. 1, n. 47249 del 30/06/2011 - dep. 20/12/2011, Toldan, Rv. 251403). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 Il Consigliere Estensore SERGI P