Italian court dismisses appeal due to lack of special power of attorney and failure of civil party to act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Section of the Italian Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible de plano. The appellant, Sacino Giovanni, argued for various legal violations regarding evidence and sentencing, but the court found the appeal procedurally defective because his lawyer lacked a special power of attorney. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney, and civil party costs are only payable if they actively opposed the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACINO GIOVANNI nato a BITRITTO il 15/07/1949 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato-awiso-a-l4e-papti-;.f udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Sacino Giovanni avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/10/2018 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di legge per il reato di peculato.
2. Sacino ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza, deducendo 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello effettuato la verifica imposta dalla Corte di cassazione sulla rilevanza delle prove;
2) violazione di legge e vizio di motivazione essendo stata affermata la penale responsabilità pur essendovi agli atti la prova che l'imputato non si era appropriato dei fondi in questione; 3)violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà della motivazione della sentenza;
4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere tenuto conto della sentenza della Corte dei Conti intervenuta sul medesimo oggetto;
5) violazione di legge e vizio di motivazione essendo stati considerati in periodo di sospensione della prescrizione dei rinvii non dovuti;
6) violazione di legge per non avere estromesso la parte civile;
7) violazione dell'art. 414 cod. pen.
3. La parte civile Regione Puglia ha depositato memoria con richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado.
4. Rileva il Collegio che il ricorso straordinario è stato presentato dall'avvocato Francesco Racanelli privo di procura speciale, di cui non vi è traccia in atti (per l'inammissibilità del ricorso straordinario da parte di difensore non munito di procura speciale, v. Sez. 4, sent. n. 24120 del 09/02/2018, C, Rv. 273064 ed altre conformi).
5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che pare equo determinare in euro 3.000 in favore della casa delle ammende.
6. Deve essere rigettata la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado. Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., infatti, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Circostanza che non si è verificata nel caso di specie (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigl es.ensore Presidente Maria Sa ma Vgna