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Ordinanza — n. 38501/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against insult to public official, citing lack of specificity and non-reviewable sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chianchiano Fabio inadmissible regarding a conviction for insult to a public official. The defense argued for a factual re-evaluation of evidence and a reduction of the sentence, but the court found these arguments lacked specificity and constituted impermissible factual revaluation at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's confirmation of the crime and the application of the statutory minimum penalty without interference.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against convictions for insult to public officials are inadmissible if they merely re-evaluate factual evidence or challenge sentencing without specific legal grounds, as the lower court's reasoning is not subject to review for arbitrariness.

Parole chiave

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insult to public official inadmissible appeal factual revaluation sentencing review statutory minimum penalty Cassazione ordinanza lack of specificity preclusione per tolleranza

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
5.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANCHIANO FABIO nato a PALERMO il 14/03/1965 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Chianchiano Fabio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato e al mancato contenimento della pena nel minimo.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna e l'insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.393 bis cod. pen. (pagg. 3, 4 e 5). 5.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).

6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere stensore Il Presidente Maria Sab igna (Anna