Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant filed it personally after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristofaro Cannella inadmissible de plano. Cannella, a convicted individual, submitted the appeal personally in December 2020, well after the August 2017 law that prohibited unrepresented defendants from filing appeals directly to the Supreme Court. The court ruled that such appeals must now be signed by a special defense attorney to avoid rejection, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 e 613 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by convicted persons after the 2017 reform are inadmissible unless signed by a special defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNELLA CRISTOFARO nato a PALERMO il 15/04/1961 avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Eato avviso alle — udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Cannella Cristofaro. Sia il provvedimento impugnato (del 4 dicembre 2020) che il ricorso (del 24 dicembre 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi En