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Ordinanza — n. 38246/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request for remittal of criminal proceedings due to failure to notify other parties within seven days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38246/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the request for remittal of proceedings inadmissible because the applicant failed to notify other parties within the mandatory seven-day period. Although the request was filed, the applicant provided no evidence that the Public Prosecutor and other parties received notice as required by law. Consequently, the court ruled the request invalid and ordered the applicant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.: A request for remittal of criminal proceedings is inadmissible if not notified to other parties within seven days, and the applicant bears the costs of the inadmissible request.

Parole chiave

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remittal of proceedings notification requirement procedural inadmissibility criminal procedure code procedural costs seven day rule public prosecutor notice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
- che la richiesta va dichiarata inammissibile, oltre che per la genericità delle deduzioni, anche perché l'istanza di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod.
Art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Invero, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015
Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001
Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001, Savio, 218403; Sez.
Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995
12421 del 12/01/2001, Savio, 218403; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv.
Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019
pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo Sisto Salvatore, Rv.
Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017
Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C, Rv.
Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015
27143801; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015, Casamonica, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000
26577401, proprio in un caso di istanza non notificata; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv.
Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996
21600601; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017
20558701; in senso contrario, Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella e altri, Rv.

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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 trasmessa dal TRIBUNALE di BOLOGNA con ordinanza del 22/03/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con atto del 13 marzo 2021, URGO SISTO SALVATORE ha chiesto, nella parte che qui rileva, la rimessione del procedimento a suo carico in corso dinanzi al Tribunale di Bologna;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la richiesta va dichiarata inammissibile, oltre che per la genericità delle deduzioni, anche perché l'istanza di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientra anche il Pubblico Ministero. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, anche laddove sia stata depositata in udienza (ex multis, Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960;

Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001, Savio, 218403; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300); - che nel caso di specie non vi è prova dell'avvenuta notifica alle altre parti; - che l'inammissibilità della richiesta comporta, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €3.000,00 (tremila). Invero, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo Sisto Salvatore, Rv. 27692901;

Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C, Rv. 27143801; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015, Casamonica, Rv. 26577401, proprio in un caso di istanza non notificata; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 21600601; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti ed altri, Rv. 20558701; in senso contrario, Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella e altri, Rv. 26996901);

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso I Roma, il 11 maggio 2021 Il consi st