Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already rejected in the appellate court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hams Ibrahim inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illegitimate regarding his identification and the application of the minor defense aggravating circumstance. The court rejected these claims because they merely repeated the same grievances raised in the appellate stage without providing new, specific arguments to challenge the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of grounds already raised and rejected in the appellate proceedings, failing to perform the critical function required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMS IBRAHIM nato il 05/10/1987 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SIENA, in data 19/06/2015, nei confronti di HAMS IBRAHIM in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'illegittimità della motivazione sia in ordine alla identificazione del ricorrente che al riconoscimento della aggravante delle minorata difesa. Il ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce Crertragtegicrribactts-ce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 delli.11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507). Nel caso in esame il ricorrente ripropone le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello senza instaurare un reale confronto con gli argomenti - esaustivi ed accurati - offerti dalla sentenza impugnata in relazione ai punti contestati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021