Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity regarding the defendant's liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Emanuele La Bianca inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in holding him liable for robbery because the victim never identified him and certainty was not reached. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked specificity by reiterating arguments already discussed and dismissed by the appellate court without addressing new points.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is aspecific, meaning it merely restates reasons already considered by the lower court without providing new, specific grounds for the alleged violation of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specificity reiteration of arguments robbery liability victim identification procedural defect art 591 c.p.p. commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 05/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 08/03/2018, nei confronti di LA BIANCA SALVATORE EMANUELE in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La persona offesa non ha mai riconosciuto l'imputato tra gli autori della rapina. Non può ritenersi raggiunta la necessaria certezza per la condanna .

Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, essendo fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie già la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato è stato bloccato dalle forze dell'ordine che casualmente hanno assistito alla rapina. In ricorso neppure considera detti argomento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensor