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Ordinanza — n. 37243/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement agreement sentence declared inadmissible due to lack of independent reviewability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Gallo Teodato and Gallo Domenico inadmissible. The appellants challenged the appellate court's partial reform of a judgment based on a plea bargain regarding aggravated theft and receipt. The court ruled that appeals against sentences resulting from a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure must be treated de plano and are inherently inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences pronounced pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which are the fruit of a settlement between the parties, are inadmissible because they must be treated de plano.

Parole chiave

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plea bargain sentence inadmissible appeal de plano treatment Article 599-bis Criminal Procedure Code motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLO TEODATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 22/09/1993 GALLO DOMENICO nato a CERIGNOLA il 17/07/1996 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Sato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, .con sentenza in data 14/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 30/03/2020, nei confronti di GALLO TEODATO e GALLO DOMENICO, confermava la condanna in relazione ai reati di furto aggravato e ricettazione aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità rispetto alla ricettazione .

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis