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Ordinanza — n. 37241/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeal for lack of specific legal grounds regarding evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37241/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Greco's appeal inadmissible for being generic and failing to identify specific legal defects. The appellant contested the lower court's reclassification of the appeal and its assessment of evidence and sentencing under Article 636 of the Penal Code. The court ruled that the appeal merely contested factual evaluations without citing relevant legal vices, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic, failing to indicate specific legal grounds for the alleged errors of the lower court in evaluating evidence or applying the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 616 c.p.p. Article 360 c.p.p. procedural defect cassation review penal code risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FILIPPO nato a AGIRA il 04/04/1963 avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ENNA, con sentenza in data 17/03/2021, ha riqualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso la condanna a pena pecuniaria pronunciata dal GIUDICE DI PACE di AGIRA, in data 12/06/2019, nei confronti di GRECO FILIPPO in relazione al reato di cui all' art. 636 CP . L'atto di impugnazione deduce i seguenti motivi: assoluzione dell'imputato per la inidoneità dimostrativa delle prove valorizzate dal primo giudice; concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena . Il ricorso è inammissibile perché generico.

Invero lo stesso non contiene indicazione dei vizi rilevanti in sede di legittimità ma si risolve nella mera contestazione delle valutazioni del primo giudice , sia in punto di valutazione della prova di reità, sia in punto di trattamento sanzionatorio. Valutazioni comunque esistenti e non manifestamente illogiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore