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Ordinanza — n. 37149/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for early release due to disciplinary infractions indicating lack of reintegration. The court rejects the request for a new factual assessment. The decision upholds the lower court's evaluation of the inmate's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37149/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for early release inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments. The appellant argued that the lower court failed to conduct an inquiry into her reintegration progress, relying solely on disciplinary infractions. The court ruled that disciplinary violations serve as factual indicators of insufficient adherence to the reeducation system, not as grounds for a new factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 54 ord. pen.; The evaluation of early release benefits relies on the inmate's participation in reeducation, where disciplinary infractions act as factual indicators of insufficient adherence to the system's values rather than grounds for a new factual assessment.

Parole chiave

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early release benefit disciplinary infractions reeducation participation manifest unfoundedness procedural inadmissibility factual indicators penitentiary conduct ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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Art. 54 ord. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ordinanza Liliana, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all' art. 54 ord. pen. .
C. Cost. n. 352 del 1991
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele
Sez. I n. 7117 del 8.11.2007
224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez.
Sez. I n. 2888 del 11.5.1995
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Sentenza — n. 25496/2024 — snpen
Cassation court annuls prison supervision order due to contradictory evaluation of disciplinary misconduct across different semi-annual periods.
Sentenza — n. 17505/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal against early release denial due to severe drug violation negating reintegration progress.
Ordinanza — n. 3815/2024 — snpen
Italian court dismisses appeal for early release due to disciplinary infractions and lack of social reintegration. The court ruled the prisoner's conduct violated the requirement for active participation in rehabilitation. The decision emphasizes that external behavior, not just internal progress, determines eligibility for parole benefits. The court found the lower tribunal correctly applied legal standards regarding disciplinary violations. The appeal was rejected because the prisoner failed to demonstrate genuine adherence to the reintegration process. The final judgment upheld the denial of early release based on established legal principles. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. This case clarifies the criteria for evaluating prisoner behavior in Italian parole proceedings.
Ordinanza — n. 25097/2025 — snpen
Italian Court dismisses early release appeal due to disciplinary infractions indicating lack of reintegration participation.
Ordinanza — n. 21658/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and focus on factual re-evaluation.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORDINANZA LILIANA nato a SALERNO il 24/04/1989 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da Ordinanza Liliana. In motivazione si rileva che il diniego (relativo a tre semestri- dal 20/6/2016 al 19/4/2017, dal 20/10/2017 al 19/4/2018, dal 20/4 al 19/10/2018) è stato correttamente motivato in riferimento alla esistenza di plurimi episodi di rilievo disciplinare -che hanno persino portato al trasferimento in altro Istituto per motivi di sicurezza-, tali da denotare l'assenza di adesione all'opera di rieducazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Ordinanza Liliana, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all' art. 54 ord. pen. . Si censura la mancata disposizione di istruttoria per valutare l'effettivo percorso di rieducazione svolto della ricorrente, essendo il provvedimento basato esclusivamente sulla irregolarità della condotta che costituisce solo uno degli elementi di valutazione da tenere complessivamente in considerazione. Si evidenzia, a sostegno, la contestuale concessione del beneficio in relazione ad altri due semestri sulla scorta degli stessi elementi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere una - non consentita - rivalutazione in fatto. 3.1 Ed invero, le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato obiettivo della condotta della reclamante, oggetto di rapporti disciplinari. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; mai questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. Nel caso in esame il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessata, ma ha anche valutato complessivamente il significato della condotte contestate in rapporto al periodo di detenzione valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in detto periodo una partecipazione all'opera rieducativa in relazione alla obiettiva negatività del comportamento contestato.

Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa.

In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all' Istituto è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, nel caso in esame non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il