Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Tronca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for threats, arguing violations of law and lack of reasoning, but these claims were deemed generic and repetitive of arguments already made in the second instance. The court rejected the appeal because the grievances were not new and failed to establish a specific connection between the lower court's reasoning and the grounds for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court arguments; generic grievances lacking a clear correlation to the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCA MARIO nato a RICCIA il 18/04/1956 avverso la sentenza del 21/09/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale TRONCA MARIO era stato condannato per il reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, anche per omessa motivazione, in ordine alla sussistenza del reato e alla affermazione di responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre ad essere versate in fatto, sono del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Sulle doglianze difensive, già proposte in appello, il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica. Va inoltre rilevato che in effetti il ricorrente denunzia vizi motivazionali, non proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de o in Roma, il 8 aprile 2021 Il cons estensore Il