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Ordinanza — n. 37028/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37028/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific correlation between the appellant's arguments and the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court found the grounds generic and failed to link them to the specific facts addressed in the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the reasoning of the contested decision, which must address the appellant's arguments without ignoring their explicit content.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible cassation appeal generic appeal grounds violation of law procedural costs Cassa delle Ammende Art. 591 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRSAN ANDREI MARIAN nato il 02/07/1989 avverso la sentenza del 31/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza Otrottgrain epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale BIRSAN ANDREI MARIAN era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le doglianze oggetto di ricorso sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, con consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decisi in oma il 8 aprile 2021 Il