Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and improper review of first-instance evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Rossini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossini challenged a first-instance judgment imposing confiscation of his vehicle for a crime under the Immigration Act, arguing errors in legal qualification, omitted release requests, and procedural defects. The court rejected these grounds because the first four complaints concerned matters already decided in a separate July 2020 ruling regarding the same assets, and the final complaint lacked standing as Rossini was not the sole owner of the vehicle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 12, comma 3-ter lett. b), d. Igs. n. 286/1998: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they merely reiterate errors in evidence assessment already ruled upon in prior decisions concerning the same assets, or if the appellant lacks a direct interest in the specific property subject to confiscation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSINI MAURIZIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 25/05/1980 avverso la sentenza del 12/05/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava a Maurizio Rossini la pena su richiesta in relazione all'imputazione del reato previsto dall'art. 12, commi 1 e 3-ter lett. b), d. Igs. n. 286 del 1998, disponendo la confisca dell'autovettura utilizzata per commettere tale reato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Maurizio Rossini, tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto, per essere stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter lett. b), d logs. n. 286 del 1998, in assenza della prova del fine di lucro della condotta del ricorrente e senza considerare l'inattendibilità delle dichiarazioni al riguardo. 2.2. Il secondo motivo lamenta omessa decisione in ordine alla richiesta di dissequestro precedentemente avanzata in data 5 maggio 2020. 2.3. Il terzo motivo si duole della mancata restituzione del denaro rinvenuto indosso al ricorrente, rilevando che in tal caso non è configurabile un'ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di patteggiamento. 2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge per essere stata disposta la confisca dell'autovettura nonostante la mancata citazione della proprietaria.
3. Il primo motivo svolge censure aventi palesemente a oggetto asserite omissioni ovvero errori nella valutazione della prova, che non sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il secondo e il terzo motivo si rivelano del pari inammissibili, poiché, richiamando principi affermati nelle diverse ipotesi del ricorso per cassazione avverso la decisione in sede di patteggiamento che non ha disposto la confisca obbligatoria o che ha disposto sulla stessa solo successivamente alla sentenza, muove censure che dovranno essere rivolte al provvedimento che risulta emesso con riguardo ai beni di cui trattasi in data 9 luglio 2020 dal giudice procedente. Il quarto motivo risulta ugualmente inammissibile, in quanto, con riferimento alla confisca dell'autovettura, eccepisce in questa sede la nullità per omessa citazione del terzo intestatario del bene, senza averne interesse.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore / Roberto Binenti Lui