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Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as prescription is precluded by prior final fact-finding and sentencing is not excessive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36633/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding both the statute of limitations and the proportionality of the sentence. The appellant argued that the crime had expired and that the appellate court imposed an excessive penalty based on a higher statutory minimum than the original trial. The court ruled that since the appellate court only re-evaluated the qualification of facts already definitively established, the statute of limitations could no longer be raised, and the new sentence was legally sound and not excessive.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Artt. 132 e ss. cod. pen.: When an appellate court re-sentences solely on qualification of facts already definitively ascertained, the statute of limitations is precluded, and the new sentence is not excessive if it remains within the statutory range and is lower than the previous one.

Parole chiave

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statute of limitations preclusion reformatio in peius prohibition appellate sentencing review proportionality of penalty criminal qualification finality impugnabilità della decisione di rinvio confisca dei proventi di reato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod.
Artt. 132 e ss. cod. pen.
art. 159 cod. pen
in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLONE FRANCESCO nato a CASERTA il 15/06/1955 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA; Ritenuto: /11/04/2,u2.4 -- che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza del0/11_,1/_. 2n9, ha rideterminato, in sede di rinvio da annullamento di questa Corte, la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 13/11/2014 di condanna di Mallone Francesco per il reato di cui all'art. 624 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione all'impossessamento di merce varia dagli scaffali e frigoriferi di un ristorante; --che contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 159 cod. pen. quanto alla non dichiarata estinzione del reato per maturata prescrizione; --che con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 132 e ss. cod. pen. in relazione avendo la sentenza impugnata irrogato una pena sproporzionata e inadeguata rispetto al fatto riconosciuto oltre che violativa del divieto di reformatío in peius essendo partita, nel computo, da una pena base superiore al minimo edittale del reato, come riqualificato a differenza di quanto operato dal Tribunale che aveva mosso dal minimo edittale del reato originariamente contestato; --che il primo motivo di ricorsó è inammissibile giacché, avendo la senténza impugnata giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte unicamente in relazione àlla qualificazione del fàtto, la cui sussistenza era già stata definitivamente accertata, - era ormai precluso ogni rilievo in ordine alla prescrizione, non più decorrente; --che anche il secondo motivo è inammissibile posto che la sentenza impugnata è partita da una pena base edittale inferiore (anni due di reclusione ed euro 350 di multa) a quella comunque irrogata a suo tempo dal Tribunale (anni tre di reclusione ed euro 700 di multa), senza che debba sussistere alcuna proporzione matematica tra le due sanzioni-base fissate per i due diversi reati, pervenendo inoltre ad una pena finale complessiva mente sempre inferiore; -- che il ricorso è pertanto inammissibile, seguendone, per legge, la condanna del4 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 t Il Consi